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Pensione di reversibilità, meglio non dare per scontato il conteggio.

La pensione di reversibilità è uguale a quella indiretta con l’unica variabile che non richiede il rispetto del periodo contributivo minimo perché c’era già stato al momento del riconoscimento.
I familiari superstiti che hanno diritto alla pensione possono essere:
- il coniuge (anche se separato, se separato con addebito ci deve essere il diritto agli alimenti.
Coniuge divorziato se con assegno divorzile e non risposato);
- i figli, (legittimi o naturali, adottivi o affiliati, riconosciuti legalmente o giudizialmente
dichiarati. I figli alla data della morte devono risultare quali, minorenni, maggiorenni ma studenti
fino a 21 anni e a carico, maggiorenni ma studenti universitari non oltre i 26 anni e a carico,
inabili di qualsiasi età e a carico.
- i genitori (non titolari di pensione, a carico);
- i fratelli (celibi inabili, non titolari di pensione, a carico);
- le sorelle (nubili inabili, non titolari di pensione, a carico).
La pensione ai superstiti viene liquidata in percentuale di quella maturata a seconda del numero di eredi che ne hanno diritto. L'assegno viene ridotto se i beneficiari hanno redditi aggiunti che superano determinati importi.
La pensione viene pagata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
Una cosa che pochi fanno è quella di far verificare il conteggio della pensione maturata, spesso potrebbero esserci state variazioni del tipo, mancato accredito del militare, qualche versamento aggiuntivo da pensionato, ecc. Utili a far lievitare l'assegno. Per fortuna molti Patronati lo sanno e consigliano i beneficiari di turno a non dare per scontato il conteggio e a procedere con un controllo suppletivo.
Pensioni e tassi negativi, una coppia da tenere d'occhio.

Questi ultimi, una volta, davano una mano sia alla crescita degli assegni previdenziali, sia ai gestori nell’ammortizzare gli oneri per le pensioni, ora non è più così.
Nei portafogli le obbligazioni, titoli che possedevano un’alta liquidità ed un basso grado di rischio, sono diventate minoritarie. I titoli azionari, gli immobili, le quote di fondi di private equities sono gli strumenti di maggior peso..
Questo fatto da un lato ha aiutato il rendimento del portafoglio ma, dall’altro ha aumentato il rischio e ridotto la liquidabilità del patrimonio.
I gestori, d’altronde, si sono trovati difronte un bivio, o aumentare il rischio di portafoglio rendendolo anche meno liquido oppure accettare il tasso negativo. Quest’ultima scelta portava inevitabilmente con sé la liquidazione di pensioni per il futuro sempre più magre.
Le gestioni delle Casse Professionali e dei Fondi Pensione in poche parole si sono fatte sempre più complicate.
La riflessione allora che dovrebbe essere proposta all’attenzione dei futuri pensionati è: preferite accantonare dei soldi per la pensione sapendo che una parte andrà persa, oppure vi va bene anche un aumento del rischio senza sapere la perdita possibile la cui potete andare incontro?
Al momento sembra che questo ragionamento non sia necessario farlo.
La coppia però, pensioni e tassi negativi, va tenuta d'occhio con molta attenzione, le conseguenze per le tasche dei lavoratori potrebbero essere importanti. I nostri nonni, un esempio da seguire ce l’hanno dato, lavorare, risparmiare, niente rischi, niente strade comode, dare al denaro il giusto peso.
Ora sembra che la strada da preferire sia quella di affiancarsi ad un consulente (finanziario, assicurativo, pianificatore, ecc.), bene, avanti con l’esperto, l’importante è non interpellarlo quando è troppo tardi (tipo dopo che c'è stato un salvataggio pubblico di una Cassa Pensione o di un Fondo pensione).
Il lavoro a part time può danneggiare la pensione?

Prima di tutto il diritto alla pensione (anzianità) per i dipendenti non viene influenzato dal part time, naturalmente bisognerà fare attenzione che l’importo della retribuzione non scenda al disotto del minimale Inps, altrimenti l’anzianità verrà intaccata. Esempio, lavoratore a part
time con una retribuzione annua lorda pari al minimale, ossia 12.451,00 euro, l’anzianità accreditata sarà di dodici mesi, o cinquantadue settimane secondo il linguaggio pensionistico.
Nel caso di una retribuzione pari all’80% del minimale, 9.961,00 euro all’anno, l’anzianità accreditata risulterà nove mesi e mezzo (l’80% di dodici mesi).
Relativamente alla misura della pensione (l’importo), per chi è nel sistema misto, la parte di pensione calcolata facendo riferimento alla media delle retribuzioni degli ultimi anni non verrà influenzata. Per la parte contributiva (anni successivi al 1995) a fronte di una minore retribuzione, per via del part time, si saranno versati meno contributi quindi, l’importo di pensione ne risentirà verso il basso.
Per i dipendenti pubblici il part time influenza ancora meno la pensione futura perché ci sono dei meccanismi di calcolo che tutelano i lavoratori.
Possiamo dire che il part time incide solo sulla pensione futura che viene calcolata in base ai contributi.
Considerazione questa che ci fa capire che, sia i lavoratori vicini alla pensione, sia quelli lontani, hanno un punto in comune e cioè, l’incidenza del part time sulla pensione calcolata in base ai contributi versati.
I lavoratori più giovani hanno un elemento aggiuntivo a cui prestare attenzione vale a dire, essendo la loro pensione calcolata su tre requisiti, anziché su due, vale a dire:
1. età anagrafica (oltre i 64 anni e tre mesi);
2. anzianità contributiva (minimo 20 anni);
3. importo annuo minimo di pensione;
se lavoreranno parecchio in part time, i contributi versati potrebbero risultare insufficienti al raggiungimento del terzo requisito (importo minimo) e far slittare la pensione in avanti, oltre i 71 anni, quando l’importo minimo richiesto sarà più basso.
Il discorso del part time andrebbe tenuto in considerazione da quei lavoratori che hanno avuto retribuzioni contenute, o saltuarie, in modo da non trovarsi delle brutte sorprese al momento della pensione.
Pignoramento della pensione, le tutele per il pensionato ci sono.

Non tutte le pensioni sono pignorabili, ad esempio, l’assegno sociale previsto per le persone con almeno 67 anni d’età, la pensione di invalidità civile, l’assegno di accompagnamento, non lo sono.
La pensione di inabilità (persona incapace di adempiere a qualsiasi lavoro) e di invalidità (oltre il 67%) sono pignorabili nei limiti stabiliti dal giudice in base alle necessità del debitore.
Negli altri casi la pensione è pignorabile, anche se con dei limiti. Esistono due forme di pignoramento della pensione:
• in capo all’Inps, quando viene pignorato l’assegno pensionistico prima che venga accreditato all’avente diritto. L’atto di pignoramento viene notificato sia all’ente di previdenza, sia al debitore;
• in capo alla banca, quando l’atto viene messo in pratica presso l’istituto di credito dove l’interessato riceve la pensione.
Il limite del pignoramento direttamente presso Inps non supera il quinto netto della pensione mensile, detratto il cosiddetto limite vitale impignorabile. C’è in sostanza una parte della pensione che non potrà essere mai aggredita dai creditori. Questa corrisponde a 1,5 volte l’assegno sociale, nel 2020, l’assegno di 459,83 € moltiplicato 1,5 volte da 689,74 € (minimo vitale mensile, non pignorabile). Se la pensione supera questa soglia, il pignoramento può essere applicato fino ad un quinto dell’eccedenza.
Quando il pignoramento viene fatto in capo alla banca bisogna fare attenzione perché, i soldi che ci sono già in conto, sono pignorabili oltre un certo importo (assegno sociale 459,83 x 3 mensilità ossia 1.379,49 €.
Oltre questa soglia si potrà procedere con il pignoramento), mentre i soldi che arriveranno più avanti dalla pensione, potranno essere pignorati con le modalità sopra esposte ( fino a 1/5).
Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate, la tolleranza verso il pensionato aumenta, i limiti saranno:
• per pensione fino a 2.500,00 € mensili (1/10);
• per pensione tra 2.501,00 € e 5.000 ,00 € mensili (1/7);
• per pensioni da 5.001,00 € mensili in poi (1/5).
Se il pensionato ha più debiti, quello che è pignorabile diventa la metà dell’importo oltre la soglia del minimo vitale impignorabile.